STATUTO DEL CENTRO STUDI "don Lorenzo Milani"

 

ART. 1 E' costituito con sede in Rossano Calabro via Margherita 188, l'associazione denominata Centro Studi don Lorenzo Milani. L'associazione è costituita ed opera in piena autonomia patrimoniale.

ART. 2-L'associazione ha per scopo la costituzione di un centro di documentazione su don Lorenzo Milani e la Scuola di Barbiana; lo studio, la ricerca e la sperimentazione nel più ampio settore dell'educazione , dell'insegnamento e della formazione del personale della scuola, prioritariamente nell'ambito della scuola elementare e materna; lo sviluppo della ricerca e della produzione culturale ed artistica, anche in vista del superamento degli squilibri socio-culturali presenti nel territorio regionale. Per il raggiungimento degli scopi suddetti si propone i seguenti compiti e fini:

a) attuare ricerche e studi sull'opera di don Lorenzo Milani e la Scuola di Barbiana; sulla politica educativa; sulla partecipazione volontaria; sulla formazione; istruzione; sui settori scientifici avanzati; su tutti i problemi inerenti l'area degli interventi educativi, psicologici, pedagogici, in Italia e all'Estero, per proprio conto o su commessa di Enti, Istituzioni, Organismi vari, sia pubblici che privati, statali e non statali;

b) organizzare, promuovere, curare, attuare, gestire, sia in proprio che per conto od incarico di terzi, studi e ricerche, convegni, incontri, seminari di studio, conferenze, dibattiti, corsi di formazione, di aggiornamento, di qualificazione e specializzazione fra gli interessati e gli esperti in materia di educazione, di politica scolastica e di partecipazione e di altri esperti, studiosi e ricercatori nelle materie di cui al punto a), nonché sulle tematiche della scuola primaria, dell'educazione degli adulti e non, e della partecipazione per docenti, non docenti, lavoratori, animatori socio-culturali, operatori scolastici e sociali, singoli o gruppi, associazioni e organismi;

c) sperimentare attività e servizi educativi, di prevenzione e recupero dello svantaggio socio-culturale; di formazione ed esperienza manageriale, anche su commessa di organismi scolastici o di Enti locali;

d) preparare personale ed esperti qualificati per il sostegno e l'animazione e l'impegno di servizi educativi nelle attività di cui ai punti precedenti;

e) elaborare, divulgare documenti e pubblicazioni di carattere scientifico-culturale in conformità agli scopi sociali;

f) partecipare, concorrere, collaborare a programmi di ricerca, studi od altro su iniziativa di altre istituzioni sui temi o in conformità alla politica dell'associazione;

g) elaborare e realizzare, anche in collegamento col mondo della scuola, programmi di studio, ricerca e documentazione, legati al potenziamento delle diverse espressioni culturali con particolare riguardo alla cultura e all'identità regionale ed allo stato e condizione dei processi formativi in Calabria;

h) realizzare ogni altra iniziativa utile alla ricerca e allo studio dei problemi educativi e formativi per la promozione di servizi alla scuola primaria e alla comunità.

ART. 3 - Le entrate ed il patrimonio dell'Associazione potranno essere costituite da:

a) contributi, donazioni, lasciti ed elargizioni, di soci o soggetti terzi, privati o pubblici;

b) proventi derivanti dalla gestione delle attività e del patrimonio sociale, sia mobiliare che immobiliare;

c) eventuali proventi derivanti dallo svolgimento senza scopo di lucro ed in modo non commerciale, dell'attività sociale;

d) eventuali contributi dei soci.

ART. 4 - I soci o associati si raggruppano in soci fondatori e soci ordinari.

Sono soci fondatori quelli risultanti dall'atto costitutivo, sono soci ordinari quelli che fanno richiesta di iscrizione all'associazione agli organi direttivi secondo le modalità e nei termini da essi stabiliti.

I soci ordinari acquisiscono tale qualifica previo assenso della maggioranza del Direttivo e alla duplice condizione di:

a) averne fatto richiesta scritta agli amministratori dell'associazione;

b) possedere la qualifica di docente, direttore didattico/preside, ispettore tecnico, in servizio o in quiescenza;

Il rapporto associativo cessa per dimissioni, per morte o per esclusione decisa dall'assemblea degli associati.

L'appartenenza all'associazione comporta l'obbligo di osservanza dello Statuto, la condivisione delle finalità e l'impegno a fornire il proprio apporto di idee, energie e competenze.

ART. 5

ORGANI :    Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;

- il consiglio direttivo.

ART. 6

ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i soci fondatori ed ordinari.

Per la costituzione dell'assemblea come pure per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del numero complessivo dei soci.

L'assemblea è convocata, sia presso la sede sociale che altrove, ogni volta che lo ritenga opportuno il consiglio direttivo e, comunque, almeno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

La convocazione è fatta con comunicazione ai soci da inviarsi a cura dell'organo amministrativo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo lettera consegnata a mano e firmata per ricevuta, o spedita per raccomandata, telegramma o fax.

L'assemblea provvede anche alla nomina ed alla eventuale revoca dei componenti il Consiglio Direttivo.

Per le assemblee aventi per oggetto le modifiche statutarie la messa in liquidazione e per le assemblee aventi per oggetto la nomina degli amministratori e fermo restando quanto sopra previsto, è comunque necessaria, per la validità della costituzione e della delibera, la presenza ed il voto favorevole dei due terzi dei soci.

ART. 7 -   CONSIGLIO DIRETTIVO

L'amministrazione dell'associazione è affidata ad un consiglio direttivo nominato dall'assemblea dei soci.Il primo consiglio direttivo è eletto dall'assemblea dei soci fondatori. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 2 a un massimo di 9 membri. Possono acquisire la carica di Consigliere tutti i soci in regola con quanto prescritto dal presente Statuto. Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e di un vice presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, sia presso la sede sociale che altrove, con le stesse modalità previste per l'assemblea, ma con un termine di preavviso ridotto a tre giorni   in caso di urgenza le riunioni si possono convocare anche senza preavviso. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare la nomina di un comitato tecnico-scientifico, scegliendone i componenti, avente funzioni consultive rispetto agli indirizzi gestionali delle attività culturali e scientifiche, definiti dal consiglio direttivo nonché di eventualmente gestire le iniziative stesse. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio nonché la firma libera per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e per l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli membri del Consiglio. In mancanza, assenza o impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso sono esercitate dal vice-Presidente.

I Consiglieri durano in carica per 5 anni e, in via ordinaria, cessano automaticamente dalla carica, nel momento in cui si verificano le condizioni che portano alla cessazione del rapporto associativo.

ART.8   -  ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ciascun anno: il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 1998.

ART.9 - SCIOGLIMENTO

Per lo scioglimento o la messa in liquidazione dell'associazione è necessaria una delibera assembleare con la maggioranza di almeno i due terzi degli associati. In tal caso verranno nominati dall'assemblea degli associati uno o più liquidatori, ai quali spetteranno tutti i poteri necessari a portare a termine la procedura di liquidazione o di scioglimento. L'eventuale patrimonio risultante alla fine della liquidazione sarà devoluto in benificenza.

ART. 10

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento a quanto previsto dalle norme di legge in materia.