DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO CASSANO IONIO
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
sull'Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
L'anno 2003, il mese di dicembre, il giorno due, alle ore dieci, presso la Direzione Didattica del 1° Circolo di Cassano Ionio, in sede di negoziazione decentrata integrativa a livello d'istituto, le parti costituite:
La delegazione di parte pubblica, costituita dal dirigente scolastico Antonio Di Matteo
La delegazione di parte sindacale, costituita:
- dalla RSU nelle persone di Caravona Davide Umberto e Papasso Lucia
- dalla Rappresentanza sindacale, nelle persone di Papasso Giuseppe per la Cisl Scuola
VISTO il CCNL 24.7.2003:
VISTO il D.L.vo 19.9.1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la C.M. n. 119 del 29.4.1999;
VISTE le note ministeriali prot. n. D7/4988 e D7/4989 del 6.11.1998 indirizzate, rispettivamente, agli Uffici periferici e centrali della P.I.;
VISTO il CCNQ 7.5.1996;
stipulano il seguente
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
sull'Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata
Il presente contratto si applica a tutto il personale Docente e ATA in servizio presso la Direzione Didattica, sia con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato.
Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e sono validi fino al 31.8.2004. Essi s'intendono comunque tacitamente prorogati fino alla stipula di nuovo contratto, qualora una delle parti non ne dia formale disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza naturale, con semplice lettera diretta alla RSU o alla Scuola. Resta inteso che tutto quanto in esso stabilito si intenderà tacitamente abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali successivi, gerarchicamente superiori, qualora implicitamente o esplicitamente incompatibili. E' comunque fatta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
Tutti gli atti e tutti i provvedimenti adottati in precedenza non vengono modificati.
Relativamente all'anno scolastico 2003/2004, a richiesta di una delle parti, il presente contratto potrà essere modificato entro il 28.2.2004.
Il presente contratto integrativo viene stipulato sulla base di quanto disposto in materia dalla normativa vigente e, in particolare, dal D.L.vo 626/94, dal D.L.vo 242/96, dal D.M. 382/98 e dal CCNL 24/7/2003.
Art. 2 - Interpretazione autentica e conciliazione
Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, al fine di iniziare la procedura di conciliazione, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione.
Entro 7 (sette) giorni dalla notifica della richiesta di cui al comma precedente, le parti s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
La procedura di conciliazione deve concludersi entro 15 giorni dalla data del primo incontro delle parti.
La ridefinizione di nuove clausole da parte dei soggetti firmatari sostituisce le parti modificate dal momento dell'approvazione della modifica, anche se si tratta di "interpretazione autentica" di una norma già presente.
Art. 3 - Obblighi del Dirigente Scolastico in materia di sicurezza
Gli obblighi del DS, individuato come datore di lavoro dal D.M. n. 292/98, possono così riassumersi:
adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali ecc.
valutazione dei rischi esistenti;
elaborazione del documento di valutazione dei rischi con esplicitazione dei criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati;
designazione delle figure sensibili, incaricate dell'attuazione delle misure;
formazione e informazione del personale e degli alunni;
Art. 4 - Il servizio di prevenzione e protezione dei rischi
Il DS, in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad organizzare il servizio di prevenzione e protezione, designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, a seconda delle dimensioni e della struttura della Scuola.
I lavoratori designati dal DS per tali compiti devono essere in numero sufficiente, un titolare ed un supplente per ogni piano, possedere le capacità necessarie e disporre di tempo e di mezzi adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. I lavoratori così designati non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.
Art. 5 - Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
Il DS designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Questi deve frequentare apposito corso di formazione, della durata minima di 16 ore.
Il DS può designare quale Rspp anche persona esterna alla Scuola avente titolo.
Il DS può designare quale Rspp anche personale interno alla Scuola, disponibile ad assumere l'incarico e in possesso delle attitudini e capacità adeguati.
Art. 6 - Il Documento di valutazione dei rischi
Il DS elabora il documento di valutazione de rischi avvalendosi della collaborazione del Rspp, degli esperti dell'Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici ed, eventualmente, della tutela di esperti della sicurezza dei lavoratori.
Art. 7 - Tutela sanitaria
I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Si dà atto che nessun lavoratore della scuola elementare e della scuola materna, è esposto a rischi specifici che la legge individua come particolarmente pericolosi per la salute (esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici pericolosi), per cui non si ritiene necessaria la sorveglianza sanitaria.
Art. 8 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
Il DS, direttamente o tramite il Rspp, indice, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il Rspp, il medico, se previsto, e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.
Nella riunione il DS sottopone all'esame dei partecipanti:
il documento sulla sicurezza;
l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.
4. Per ogni riunione va redatto apposito verbale su apposito registro.
5. Il DS deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non
accoglimento, la responsabilità di tale mancato accoglimento.
Art. 9 - Rapporti con l'Ente Locale
Per gli interventi di tipo strutturale il DS deve rivolgere apposita formale richiesta all'Ente Locale interessato.
In caso di grave ed imminente pericolo il DS adotta tutti i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza e ritenuti opportuni per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e ne informa tempestivamente l'Ente locale interessato.
Art. 10 - Formazione ed informazione dei lavoratori
Il DS, nei limiti delle risorse disponibili, deve realizzare attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi che riterrà più opportuno.
L'attività di formazione deve prevedere almeno i sottoelencati contenuti minimi individuati dal D.I. Lavoro/Sanità del 16.1.1997:
il quadro normativo sulla sicurezza
la responsabilità penale e civile
gli organi di vigilanza
la tutela assicurativa e il registro degli infortuni
i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
la valutazione dei rischi
i principali rischi e le misure di tutela
la prevenzione incendi
la prevenzione sanitaria
la formazione dei lavoratori
Art. 11 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
Nell'unità scolastica vengono eletti o designati nell'ambito delle RSU i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel numero di 1 rappresentante se l'istituzione scolastica ha fino a 200 dipendenti e 3 rappresentanti se ha più di 200 dipendenti fino a 1000.
Le attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono disciplinate dagli artt. 18 e 19 del D.L.vo 626/94.
Art. 12 - Controversie
In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico territoriale previsto dall'art. 20 del D.L.vo 626/94. E' fatta salva la via giurisdizionale.
Art. 13 - Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto decentrato si farà riferimento ai CCNL, ai CCNI e alla normativa vigente in materia.
Per la delegazione di parte pubblica
F:to Il Dirigente Scolastico
Per la delegazione di parte sindacale
La RSU
F:to Lucia Papasso
F:to Davide U. Caravona
La rappresentanza sindacale
CISL SCUOLA F:to Giuseppe Papasso