DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO CASSANO IONIO                   

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

sull'Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

                                        

L'anno 2003, il mese di dicembre, il giorno due, alle ore dieci, presso la Direzione Didattica del 1° Circolo di Cassano Ionio, in sede di negoziazione decentrata integrativa a livello d'istituto, le parti costituite:

- dalla RSU nelle persone di Caravona Davide Umberto e Papasso Lucia

- dalla Rappresentanza sindacale, nelle persone di Papasso Giuseppe per la Cisl Scuola

 

VISTO il CCNL 24.7.2003:

VISTO il D.L.vo 19.9.1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la C.M. n. 119 del 29.4.1999;

VISTE le note ministeriali prot. n. D7/4988 e D7/4989 del 6.11.1998 indirizzate, rispettivamente, agli Uffici periferici e centrali della P.I.;

VISTO il CCNQ 7.5.1996;

                                                                                  stipulano il seguente

                           

                                                           CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

                                             sull'Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

 

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

  1. Il presente contratto si applica a tutto il personale Docente e ATA in servizio presso la Direzione Didattica, sia con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato.

  2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e sono validi fino al 31.8.2004. Essi s'intendono comunque tacitamente prorogati fino alla stipula di nuovo contratto, qualora una delle parti non ne dia formale disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza naturale, con semplice lettera diretta alla RSU o alla Scuola. Resta inteso che tutto quanto in esso stabilito si intenderà tacitamente abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali successivi, gerarchicamente superiori, qualora implicitamente o esplicitamente incompatibili. E' comunque fatta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

  3. Tutti gli atti e tutti i provvedimenti adottati in precedenza non vengono modificati.

  4. Relativamente all'anno scolastico 2003/2004, a richiesta di una delle parti, il presente contratto potrà essere modificato entro il 28.2.2004.

  5. Il presente contratto integrativo viene stipulato sulla base di quanto disposto in materia dalla normativa vigente e, in particolare, dal D.L.vo 626/94, dal D.L.vo 242/96, dal D.M. 382/98 e dal CCNL 24/7/2003.

Art. 2 - Interpretazione autentica e conciliazione

  1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, al fine di iniziare la procedura di conciliazione, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione.

  2. Entro 7 (sette) giorni dalla notifica della richiesta di cui al comma precedente, le parti s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

  3. La procedura di conciliazione deve concludersi entro 15 giorni dalla data del primo incontro delle parti.

  4. La ridefinizione di nuove clausole da parte dei soggetti firmatari sostituisce le parti modificate dal momento dell'approvazione della modifica, anche se si tratta di "interpretazione autentica" di una norma già presente.

Art. 3 - Obblighi del Dirigente Scolastico in materia di sicurezza

  1.  Gli obblighi del DS, individuato come datore di lavoro dal D.M. n. 292/98, possono così riassumersi:

Art. 4 - Il servizio di prevenzione e protezione dei rischi

  1. Il DS, in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad organizzare il servizio di prevenzione e protezione, designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, a seconda delle dimensioni e della struttura della Scuola.

  2. I lavoratori designati dal DS per tali compiti devono essere in numero sufficiente, un titolare ed un supplente per ogni piano, possedere le capacità necessarie e disporre di tempo e di mezzi adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. I lavoratori così designati non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art. 5 - Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

  1. Il DS designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Questi deve frequentare apposito corso di formazione, della durata minima di 16 ore.

  2. Il DS può designare quale Rspp anche persona esterna alla Scuola avente titolo.

  3. Il DS può designare quale Rspp anche personale interno alla Scuola, disponibile ad assumere l'incarico e in possesso delle attitudini e capacità adeguati.

Art. 6 - Il Documento di valutazione dei rischi

  1. Il DS elabora il documento di valutazione de rischi avvalendosi della collaborazione del Rspp, degli esperti dell'Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici ed, eventualmente, della tutela di esperti della sicurezza dei lavoratori.

Art. 7 - Tutela sanitaria

  1. I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

  2. Si dà atto che nessun lavoratore della scuola elementare e della scuola  materna, è esposto a rischi specifici che la legge individua come particolarmente pericolosi per la salute (esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici pericolosi), per cui non si ritiene necessaria la sorveglianza sanitaria.

Art. 8 -  Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

  1. Il DS, direttamente o tramite il Rspp, indice, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il Rspp, il medico, se previsto, e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

  2. Nella riunione il DS sottopone all'esame dei partecipanti:

     3. La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.

     4. Per ogni riunione va redatto apposito verbale su apposito registro.

     5. Il DS deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non          

         accoglimento, la responsabilità di tale mancato accoglimento.

 

Art. 9 - Rapporti con l'Ente Locale

  1. Per gli interventi di tipo strutturale il DS deve rivolgere apposita formale richiesta all'Ente Locale interessato.

  2. In caso di grave ed imminente pericolo il DS adotta tutti i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza e ritenuti opportuni per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e ne informa tempestivamente l'Ente locale interessato.

Art. 10 - Formazione ed informazione dei lavoratori

  1. Il DS, nei limiti delle risorse disponibili, deve realizzare attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi che riterrà più opportuno.

  2. L'attività di formazione deve prevedere almeno i sottoelencati contenuti minimi individuati dal D.I. Lavoro/Sanità del 16.1.1997:

Art. 11 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

  1. Nell'unità scolastica vengono eletti o designati nell'ambito delle RSU i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel numero di 1 rappresentante se l'istituzione scolastica ha fino a 200 dipendenti e 3 rappresentanti se ha più di 200 dipendenti fino a 1000.

  2. Le attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono disciplinate dagli artt. 18 e 19 del D.L.vo 626/94.

Art. 12 - Controversie

  1. In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico territoriale previsto dall'art. 20 del D.L.vo 626/94. E' fatta salva la via giurisdizionale.

Art. 13 - Norma di rinvio

  1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto decentrato si farà riferimento ai CCNL, ai CCNI e alla normativa vigente in materia.

Per la delegazione di parte pubblica

         

F:to Il Dirigente Scolastico

 

Per la delegazione di parte sindacale

La RSU

F:to Lucia Papasso 

F:to Davide U. Caravona 

La rappresentanza sindacale

CISL SCUOLA F:to Giuseppe Papasso