CONTRATTO INTEGRATIVO
PER LO SVOLGIMENTO RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO
DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
L'anno 2001, il giorno 17, del mese di
febbraio presso Direzione Didattica del 1° Circolo di Cassano Ionio, in sede di
negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica di cui all'articolo 6 del
CCNL del Comparto Scuola del 26 maggio 1999; TRA la delegazione di parte pubblica
nella persona del Dirigente Scolastico E i Rappresentanti Sindacali della delegazione
sindacale prevista dall'articolo 9, comma 1, punto III, del citato CCNL del Comparto
Scuola Lucia Papasso e Umberto Caravona (Rsu) è sottoscritto il seguente contratto
integrativo per la regolamentazione delle relazioni sindacali ai sensi dellart. 6,
comma 5, del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 26 maggio 1999.
PREMESSO:
che le relazioni sindacali devono essere
improntate al rispetto delle competenze del Dirigente Scolastico e degl iorgani collegiali
della scuola, e perseguono l'obiettivo di incrementare la qualità del servizio
scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione
delle professionalità coinvolte, contemperando l'interesse dei dipendenti al
miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con lesigenza
di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività, e che
la correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon
esito delle relazioni sindacali, costituendo quindi impegno reciproco delle Parti
contraenti
SI CONCORDANO
le seguenti norme per lo
svolgimento delle relazioni sindacali nella istituzione scolastica in epigrafe.
Capo I
DIRITTI SINDACALI
Art. l - Assemblee Sindacali
- La dichiarazione individuale e preventiva di
partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende
parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte
ore individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad
apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti.
- Quando siano convocate assemblee che prevedano la partecipazione
del personale A.T.A., il Dirigente Scolastico e le R.S.U. e gli eventuali terminali
associativi delle Organizzazioni sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL del
Comparto Scuola del 26 maggio 1999 stabiliscono preventivamente il numero minimo di
lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili,
coincidenti con l'assemblea. Lindividuazione del personale obbligato al servizio
tiene conto delleventuale disponibilità: in caso contrario, si procede al
sorteggio, attuando comunque una rotazione.
Art. 2
- Permessi sindacali
Per lo svolgimento delle loro
funzioni, compresi gli incontri necessari allespletamento delle relazioni sindacali
a livello di Unità Scolastica, le R.S.U.e gli eventuali terminali associativi delle
Organizzazioni sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del
26 maggio 1999, si avvalgono di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e
con le modalità. previste dalla normativa vigente e segnatamente dell'accordo collettivo
quadro del 7 agosto 1998.
Art. 3 - Bacheca sindacale
- Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di una
bacheca riservata alla esposizione di materiale sindacale, in collocazione idonea e
concordata con le R.S.U. e gli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni
sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 26 maggio 1999 e
precisamente in ogni plesso di scuola elementare e materna.
- Le R.S.U. hanno il diritto di affiggere nella suddetta
bacheca materiale d'interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla
stampa e senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
- Stampati e documenti da esporre nella bacheca possono
essere inviati anche direttamente dalle Organizzazioni Sindacali di livello provinciale
e/o nazionale.
- Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva
trasmissione alle R.S.U. del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta o per fax.
Art. 4
- Agibilità sindacale
- Alle R.S.U. e agli eventuali terminali associativi delle
Organizzazioni sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del
26 maggio 1999 è consentito dì comunicare con il personale durante l'orario di servizio,
per motivi di carattere sindacale.
- Per gli stessi motivi, ai predetti soggetti è consentito
l'uso gratuito del telefono, del fax, del ciclostile e della fotocopiatrice, nonché l'uso
del personal computer con eventuale accesso a posta elettronica e reti telematiche.
- Alle R.S.U. e agli eventuali terminali associativi delle
Organizzazioni sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del
26 maggio 1999 è riservato un locale idoneo per riunioni ed incontri, nonché
lutilizzo di un armadio per la raccolta del materiale sindacale.
Capo II
RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DELLISTITUZIONE SCOLASTICA
Art. 5 - Calendario degli incontri.
- Tra il Dirigente Scolastico, le R.S.U. e i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del
26 maggio 1999 viene concordato il seguente calendario di massima per le informazioni
sulle materie di cui all'art.6 del C.C.N.L. 1998-2001:
a) nel mese di settembre
- Modalità e criteri di applicazione delle relazioni
sindacali
- Organizzazione del lavoro del personale A.T.A.;
- Adeguamento degli organici del personale;
- Assegnazione dei personale ai plessi e sezioni staccate;
- Assegnazione dei docenti alle classi e attività.
b) nel mese di ottobre
- Piano delle attività aggiuntive retribuite con il Fondo
d'Istituto;
- Utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per
progetti, convenzioni ed accordi;
- Criteri per la fruizione dei permessi
sullaggiornamento;
- Utilizzazione dei servizi sociali;
- Sicurezza nei luoghi di lavoro.
- nel mese di gennaio
- Verifica dell'organizzazione del lavoro personale A.T.A.
d) nel mese di febbraio
- Proposte di formazione classi e determinazione
organici di diritto.
- Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico,
anche su richiesta delle R.S.U. o dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali
firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 26 maggio 1999. Almeno 48 ore prima degli
incontri, il Dirigente Scolastico fornisce la documentazione relativa. Agli incontri può
partecipare anche il Responsabile Amministrativo e/o un Assistente amm.vo.
- Il Dirigente scolastico può essere assistito durante la
contrattazione e/o confronto sindacale da personale al quale ha affidato compiti specifici
di collaborazione, nellambito delle sue prerogative: tali assistenti non hanno
comunque diritto di parola.
- Analogamente, la R.S.U. potrà essere assistita durante la
contrattazione e/o confronto sindacale da personale esperto dei problemi oggetto
dellincontro: tali assistenti non hanno comunque diritto di parola.
- Lavviso di convocazione per le Organizzazioni
sindacali firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 26 maggio 1999 sarà consegnato, ove
presente, al terminale associativo specificamente accreditato dalle medesime.
- Al termine degli incontri è redatto un verbale,
sottoscritto dalle Parti.
- Gli incontri per il confronto - esame possono concludersi
con un accordo/intesa oppure con un disaccordo. In caso di disaccordo, nel relativo
verbale devono essere riportate le diverse posizioni.
Art. 6 - Trasparenza
- Il Dirigente Scolastico e le R.S.U. concordano le
modalità di applicazione dellart. 10 del C.C.N.L., in materia di semplificazione e
trasparenza.
- L'affissione all'albo dei prospetti analitici relativi
all'utilizzo del Fondo d'Istituto e indicanti i nominativi, le attività, gli impegni
orari ed i relativi compensi, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia
di rapporto di lavoro, non costituisce violazione della privacy. Copia dei prospetti viene
consegnata alle R.S.U. e agli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni
sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 26 maggio 1999.,
nell'ambito dei diritto all'informazione.
Capo III
DURATA DELLINTESA
Art. 8 - Durata e validità delle
intese.
- Le intese raggiunte hanno validità con decorrenza dal
giorno della sottoscrizione e fino ad eventuale nuovo accordo, salvo nuove disposizioni di
legge o contrattuali in contrasto con le stesse.
- Su richiesta motivata di una delle Parti, le intese
possono essere sottoposte a integrazioni e/o modifiche.
Art. 9 - Conciliazione.
- In caso di controversia su una delle materie oggetto di
esame e possibile intesa, si farà ricorso alla procedura per la conciliazione, prevista
dall'art. 16 del C.C.N.L. 95/98.
Capo IV
PATRONATO SINDACALE
Art. 10 - Patrocinio e diritto di
accesso agli atti.
- Le R.S.U. e gli eventuali terminali associativi delle
Organizzazioni sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del
26 maggio 1999, su delega degli interessati, al fine della tutela loro richiesta, hanno
diritto di accesso agli atti in ogni fase di qualsiasi procedimento. Il rilascio di copia
degli atti avviene senza oneri e, di norma, entro due giorni dalla richiesta.
- Gli Istituti di Patronato Sindacale hanno diritto di
svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro su tutte le materie previste dalla
normativa vigente.
- Le RSA e gli eventuali terminali associativi delle
Organizzazioni sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del
26 maggio 1999 hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto
di informazione preventiva e successiva.
CAPO V
DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DEL PERSONALE ATA
NECESSARI AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO
DI SCIOPERO.
Art. 11 - Determinazione dei contingenti
- Il Capo d'Istituto, al fine di assicurare le
prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità
derivanti dalla collocazione del servizio e dalla organizzazione dello
stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le
prestazioni indicate nell'art. 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale:
- per garantire l'effettuazione degli scrutini
e delle valutazioni finali : n. 1 assistente amministrativo e n. 1
collaboratore scolastico;
- per garantire lo svolgimento degli esami
finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli
d'istruzione: n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico
per ogni plesso sede di esami;
- per garantire la vigilanza sui minori durante il
servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia eccezionalmente
mantenuto: n. 1 collaboratore scolastico per ogni plesso, sede di servizio
mensa;
- per il pagamento degli stipendi al personale con
contratto di lavoro a tempo determinato nel caso previsto dall'Accordo
Integrativo: dirigente dei SGA, n. 1 assistente amministrativo, n. 1
collaboratore scolastico.
Art. 12 - Individuazione del personale obbligato
- Il Capo d'Istituto comunica al personale
interessato ed espone all'albo della scuola l'ordine di servizio con i
nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi di cui
all'art. 1.
- Nell'individuazione del personale da obbligare,
il Capo d'Istituto indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano
espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma scritta),
successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che
fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.
Il Dirigente Scolastico F:to Antonio Di Matteo
RSU F:to Lucia Papasso - Umberto Caravona
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