CONTRATTO INTEGRATIVO                         

PER LO SVOLGIMENTO RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'anno 2001, il giorno 17, del mese di febbraio presso Direzione Didattica del 1° Circolo di Cassano Ionio, in sede di negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica di cui all'articolo 6 del CCNL del Comparto Scuola del 26 maggio 1999; TRA  la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico E i Rappresentanti Sindacali della delegazione sindacale prevista dall'articolo 9, comma 1, punto III, del citato CCNL del Comparto Scuola Lucia Papasso e Umberto Caravona (Rsu) è sottoscritto il seguente contratto integrativo per la regolamentazione delle relazioni sindacali ai sensi dell’art. 6, comma 5, del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 26 maggio 1999.

                                                                                                                           PREMESSO:

che le relazioni sindacali devono essere improntate al rispetto delle competenze del Dirigente Scolastico e degl iorgani collegiali della scuola, e perseguono l'obiettivo di incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, contemperando l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività, e che la correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali, costituendo quindi impegno reciproco delle Parti contraenti

                                                                                                                  SI CONCORDANO

le seguenti norme per lo svolgimento delle relazioni sindacali nella istituzione scolastica in epigrafe.

Capo I

DIRITTI SINDACALI

Art. l - Assemblee Sindacali

  1. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti.
  2. Quando siano convocate assemblee che prevedano la partecipazione del personale A.T.A., il Dirigente Scolastico e le R.S.U. e gli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 26 maggio 1999 stabiliscono preventivamente il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili, coincidenti con l'assemblea. L’individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto dell’eventuale disponibilità: in caso contrario, si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione.

 Art. 2 - Permessi sindacali

 Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari all’espletamento delle relazioni sindacali a livello di Unità Scolastica, le R.S.U.e gli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 26 maggio 1999, si avvalgono di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità. previste dalla normativa vigente e segnatamente dell'accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998.

Art. 3 - Bacheca sindacale

  1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di una bacheca riservata alla esposizione di materiale sindacale, in collocazione idonea e concordata con le R.S.U. e gli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 26 maggio 1999 e precisamente in ogni plesso di scuola elementare e materna.
  2. Le R.S.U. hanno il diritto di affiggere nella suddetta bacheca materiale d'interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
  3. Stampati e documenti da esporre nella bacheca possono essere inviati anche direttamente dalle Organizzazioni Sindacali di livello provinciale e/o nazionale.
  4. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alle R.S.U. del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta o per fax.

 Art. 4 - Agibilità sindacale

  1. Alle R.S.U. e agli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 26 maggio 1999 è consentito dì comunicare con il personale durante l'orario di servizio, per motivi di carattere sindacale.
  2. Per gli stessi motivi, ai predetti soggetti è consentito l'uso gratuito del telefono, del fax, del ciclostile e della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer con eventuale accesso a posta elettronica e reti telematiche.
  3. Alle R.S.U. e agli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 26 maggio 1999 è riservato un locale idoneo per riunioni ed incontri, nonché l’utilizzo di un armadio per la raccolta del materiale sindacale.

Capo II

                                                     RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

Art. 5 - Calendario degli incontri.

  1. Tra il Dirigente Scolastico, le R.S.U. e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 26 maggio 1999 viene concordato il seguente calendario di massima per le informazioni sulle materie di cui all'art.6 del C.C.N.L. 1998-2001:

a) nel mese di settembre

b) nel mese di ottobre

  1. nel mese di gennaio

d) nel mese di febbraio

  1. Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta delle R.S.U. o dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 26 maggio 1999. Almeno 48 ore prima degli incontri, il Dirigente Scolastico fornisce la documentazione relativa. Agli incontri può partecipare anche il Responsabile Amministrativo e/o un Assistente amm.vo.
  2. Il Dirigente scolastico può essere assistito durante la contrattazione e/o confronto sindacale da personale al quale ha affidato compiti specifici di collaborazione, nell’ambito delle sue prerogative: tali assistenti non hanno comunque diritto di parola.
  3. Analogamente, la R.S.U. potrà essere assistita durante la contrattazione e/o confronto sindacale da personale esperto dei problemi oggetto dell’incontro: tali assistenti non hanno comunque diritto di parola.
  4. L’avviso di convocazione per le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 26 maggio 1999 sarà consegnato, ove presente, al terminale associativo specificamente accreditato dalle medesime.
  5. Al termine degli incontri è redatto un verbale, sottoscritto dalle Parti.
  6. Gli incontri per il confronto - esame possono concludersi con un accordo/intesa oppure con un disaccordo. In caso di disaccordo, nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni.

Art. 6 - Trasparenza

  1. Il Dirigente Scolastico e le R.S.U. concordano le modalità di applicazione dell’art. 10 del C.C.N.L., in materia di semplificazione e trasparenza.
  2. L'affissione all'albo dei prospetti analitici relativi all'utilizzo del Fondo d'Istituto e indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari ed i relativi compensi, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, non costituisce violazione della privacy. Copia dei prospetti viene consegnata alle R.S.U. e agli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 26 maggio 1999., nell'ambito dei diritto all'informazione.

                                                                                                                Capo III

DURATA DELL’INTESA

Art. 8 - Durata e validità delle intese.

  1. Le intese raggiunte hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e fino ad eventuale nuovo accordo, salvo nuove disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con le stesse.
  2. Su richiesta motivata di una delle Parti, le intese possono essere sottoposte a integrazioni e/o modifiche.

Art. 9 - Conciliazione.

  1. In caso di controversia su una delle materie oggetto di esame e possibile intesa, si farà ricorso alla procedura per la conciliazione, prevista dall'art. 16 del C.C.N.L. 95/98.

Capo IV

PATRONATO SINDACALE

Art. 10 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti.

  1. Le R.S.U. e gli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 26 maggio 1999, su delega degli interessati, al fine della tutela loro richiesta, hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase di qualsiasi procedimento. Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e, di norma, entro due giorni dalla richiesta.
  2. Gli Istituti di Patronato Sindacale hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro su tutte le materie previste dalla normativa vigente.
  3. Le RSA e gli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 26 maggio 1999 hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva.

                                                                                                        CAPO V

DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DEL PERSONALE ATA NECESSARI AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI    INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO.

Art. 11 - Determinazione dei contingenti

Art. 12 - Individuazione del personale obbligato

  1. Il Capo d'Istituto comunica al personale interessato ed espone all'albo della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi di cui all'art. 1.
  2. Nell'individuazione del personale da obbligare, il Capo d'Istituto indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma scritta), successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.

Il Dirigente Scolastico F:to Antonio Di Matteo                     RSU F:to Lucia Papasso  - Umberto Caravona  -