DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO CASSANO IONIO             

ANNO SCOLASTICO 2004/2005

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

L'anno 2004, il mese di settembre, il giorno due, alle ore 9, presso la Direzione Didattica del 1° Circolo di Cassano Ionio, in sede di negoziazione decentrata integrativa a livello d'Istituto, le parti costituite:

· la delegazione di parte pubblica, costituita dal dirigente scolastico Antonio Di Matteo;

· la delegazione di parte sindacale, costituita:

- dalla RSU nelle persone di Caravona Davide Umberto, Papasso Lucia e Donadio M. Celeste;

- dalla Rappresentanza sindacale, nelle persone di Reale M. Rosaria per la Cisl Scuola.

Risultano assenti gli altri Sindacati firmatari del vigente CCNL sebbene regolarmente invitati a designare propri rappresentanti.

 VISTO il CCNL 24.7.2003;

VISTO il CCNI sulla mobilità per l’anno scolastico 2004/005 sottoscritto in data 25 giugno 2004;

stipulano il seguente

                           

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

 Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale Docente e ATA in servizio presso la Direzione Didattica, sia con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato.

2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e sono validi fino al 31.8.2005. Essi s'intendono comunque tacitamente prorogati fino alla stipula di nuovo contratto, qualora una delle parti non ne dia formale disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza naturale, con semplice lettera diretta alla RSU o alla Scuola. Resta inteso che tutto quanto in esso stabilito si intenderà tacitamente abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali successivi, gerarchicamente superiori, qualora implicitamente o esplicitamente incompatibili. E' comunque fatta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

3. Tutti gli atti e tutti i provvedimenti adottati in precedenza non vengono modificati.

4. Il presente contratto integrativo viene stipulato sulla base di quanto disposto e sulle materie previste dall’art. 6 del CCNL 24.7.2003.

Art. 2 - Interpretazione autentica e conciliazione

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, al fine di iniziare la procedura di conciliazione, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione.

2. Entro 7 (sette) giorni dalla notifica della richiesta di cui al comma precedente, le parti s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

3. La procedura di conciliazione deve concludersi entro 15 giorni dalla data del primo incontro delle parti.

4. La ridefinizione di nuove clausole da parte dei soggetti firmatari sostituisce le parti modificate dal momento dell'approvazione della modifica, anche se si tratta di "interpretazione autentica" di una norma già presente.

Art. 3 - Precisazione

Si dà atto che tutti i dritti e le competenze previsti nel presente contratto a favore della RSU, per come più volte chiarito dall’Aran, si riferiscono alla RSU in quanto organismo unitario e non ai suoi singoli componenti.

TITOLO I

 

Capo I

Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali e determinazione dei contingenti di personale previsti dalla legge 146/1990 così come modificata dalla legge n. 83/2000.

Art. 3 - Assemblee Sindacali

La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti.

Quando siano convocate assemblee che prevedano la partecipazione del personale A.T.A., il Dirigente Scolastico e la R.S.U. e gli eventuali rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente CCNL del Comparto Scuola, stabiliscono preventivamente il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili, coincidenti con l'assemblea. L’individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto dell’eventuale disponibilità: in caso contrario, si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione.

 Art. 4 - Permessi sindacali

 Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari all’espletamento delle relazioni sindacali a livello di Unità Scolastica, la R.S.U. e gli eventuali rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del Comparto Scuola, si avvalgono di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità. previste dalla normativa vigente e segnatamente dall'Accordo Collettivo Quadro del 7 agosto 1998.

Art. 5 - Bacheca sindacale

Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di una bacheca riservata alla esposizione di materiale sindacale, in collocazione idonea e precisamente in ogni plesso di scuola elementare e materna.

La R.S.U. ha il diritto di affiggere nella suddetta bacheca materiale d'interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Stampati e documenti da esporre nella bacheca possono essere inviati anche direttamente dalle Organizzazioni Sindacali di livello provinciale e/o nazionale.

Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. del materiale ad essa indirizzato ed inviato per posta o per fax.

Art. 6 - Agibilità sindacale

Alla R.S.U. e agli eventuali rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del Comparto Scuola, a richiesta, è riservato un locale idoneo per riunioni ed incontri, nonché l’utilizzo di un armadio per la raccolta del materiale sindacale.

Art. 7 – Trasparenza

L'affissione all'albo dei prospetti relativi all'utilizzo del Fondo d'Istituto e indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, non costituisce violazione della privacy. Copia dei prospetti viene consegnata alla R.S.U. e agli eventuali rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del Comparto Scuola, nell'ambito del diritto all'informazione.

 

CAPO II

Patronato sindacale

Art. 8 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti.

La R.S.U. e gli eventuali rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del Comparto Scuola, su delega degli interessati, al fine della tutela loro richiesta, hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase di qualsiasi procedimento. Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e, di norma, entro due giorni dalla richiesta.

                                                                                CAPO III

Determinazione dei contingenti del personale Ata necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero.

Art. 9 - Determinazione dei contingenti

Il Capo d'Istituto, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dalla organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili:

punto elenco

· per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali : n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico; punto elenco

· per garantire lo svolgimento di eventuali esami: n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico per ogni plesso sede di esami; punto elenco

· per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto: n. 1 collaboratore scolastico per ogni plesso, sede di servizio mensa; punto elenco

· per il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato: DSGA, n. 1 assistente amministrativo, n. 1 collaboratore scolastico.

Art. 10 - Individuazione del personale obbligato

Il Capo d'Istituto comunica al personale interessato ed espone all'albo della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi indispensabili.

Nell'individuazione del personale da obbligare, il Capo d'Istituto indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma scritta), successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.

TITOLO II

Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 11 - Obblighi del Dirigente Scolastico in materia di sicurezza

Gli obblighi del DS, individuato come datore di lavoro dal D.M. n. 292/98, possono così riassumersi:

1) adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali ecc.

2) valutazione dei rischi esistenti;

3) elaborazione del documento di valutazione dei rischi con esplicitazione dei criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati;

4) designazione delle figure sensibili, incaricate dell'attuazione delle misure;

5) formazione e informazione del personale e degli alunni;

Il DS, in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad organizzare il servizio di prevenzione e protezione, designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, a seconda delle dimensioni e della struttura della Scuola.

I lavoratori designati dal DS per tali compiti devono essere in numero sufficiente, un titolare ed un supplente per ogni piano, possedere le capacità necessarie e disporre di tempo e di mezzi adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati.

I lavoratori così designati non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Il DS designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Questi deve frequentare apposito corso di formazione.

Il DS può designare quale Rspp anche persona esterna alla Scuola avente titolo.

Il DS può designare quale Rspp anche personale interno alla Scuola, disponibile ad assumere l'incarico e in possesso delle attitudini e capacità adeguati.

Il DS elabora il documento di valutazione de rischi avvalendosi della collaborazione del Rspp, degli esperti dell'Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici ed, eventualmente, della tutela di esperti della sicurezza dei lavoratori.

I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Si dà atto che nessun lavoratore della scuola elementare e della scuola  materna, è esposto a rischi specifici che la legge individua come particolarmente pericolosi per la salute (esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici pericolosi), per cui non si ritiene necessaria la sorveglianza sanitaria

Il DS, direttamente o tramite il Rspp, indice, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il Rspp e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

Nella riunione il DS sottopone all'esame dei partecipanti:

punto elenco

il documento sulla sicurezza;

punto elenco

l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;

punto elenco

i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

La riunione di cui al comma 11 non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.

Per ogni riunione va redatto apposito verbale su apposito registro.

Il DS deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale mancato accoglimento.

 

Art. 12 - Rapporti con l'Ente Locale

1. Per gli interventi di tipo strutturale il DS deve rivolgere apposita formale richiesta all'Ente Locale interessato.

2. In caso di grave ed imminente pericolo il DS adotta tutti i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza e ritenuti opportuni per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e ne informa tempestivamente l'Ente locale interessato.

Art. 13 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

1. Nell'unità scolastica vengono eletti o designati nell'ambito delle RSU i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel numero di 1 rappresentante se l'istituzione scolastica ha fino a 200 dipendenti e 3 rappresentanti se ha più di 200 dipendenti fino a 1000. In mancanza di designazione da parte della RSU vengono eletti tra tutto il personale docente ed ATA.

2. Le attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono disciplinate dagli artt. 18 e 19 del D.L.vo 626/94.

Art. 14 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto decentrato si farà riferimento ai CCNL, ai CCNI e alla normativa vigente in materia.

 

TITOLO III

Criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente ed Ata nonché criteri per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto e modalità di utilizzazione del personale in rapporto al Pof.

Art. 15 - Orario di lavoro

L’orario di lavoro del personale docente consta di 24 ore settimanali per la scuola primaria e di 25 per la scuola dell’infanzia, articolate di norma in non meno di 5 giorni. Le ore d’insegnamento prestate oltre l’orario giornaliero di servizio vengono recuperate dagli interessati.

Diversa articolazione è possibile su preciso progetto inserito nel POF in qualsiasi momento dell’anno scolastico e fatto salvo il rispetto del monte ore annuo di servizio del docente.

I criteri di formulazione dell’orario delle lezioni sono quelli deliberati dal Consiglio di Circolo.

Le attività curricolari della scuola iniziano alle ore 8,30 (primaria) e 8 (dell’infanzia) e terminano alle ore 13 (primaria) e 16 (dell’infanzia); è previsto un rientro pomeridiano di 3 ore al giovedì per gli alunni i cui genitori hanno scelto la frequenza delle attività opzionali. L’orario della scuola dell’infanzia viene articolato in 5 giorni settimanali con chiusura al sabato.

Art. 16 - Orario di lavoro flessibile

L’orario di lavoro è funzionale alle necessità determinate dal POF per l’erogazione del servizio, pertanto, esso è improntato alla massima flessibilità.

Non si riconosce rientrante nella flessibilità la presenza di eventuali ore buche nell’orario settimanale delle lezioni.

Art. 17 – Programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro

La programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro è funzionale alla realizzazione di progetti approvati dal Collegio dei docenti e la sua applicazione può modificare anche l’orario dei docenti non interessati all’applicazione della programmazione plurisettimanale stessa.

Art. 18 – Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF

Per tutte le attività previste dal POF la risorsa primaria è costituita dal personale docente dell’istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico utilizzerà il personale valorizzando le professionalità ed assegnando i docenti alle varie classi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Circolo e delle proposte del Collegio dei docenti.

L’orario cattedra dei docenti si svolgerà tra le attività previste dai PdSP in orario antimeridiano e le attività opzionali in orario pomeridiano secondo quanto previsto dal Pof.

Per quanto riguarda le modalità di utilizzazione dei docenti nelle attività opzionali, si prevede:

1. Docenti della classe/team per tutte le attività connesse alla realizzazione di progetti formativi previsti dai singoli team.

2. Docenti appartenenti ad altre classi/team del Circolo in possesso delle necessarie competenze;

3. Esperti esterni, anche non appartenenti al mondo della scuola, in possesso delle competenze richieste previa presentazione del curriculum.

Per quanto riguarda i punti 1,2 e 3 la designazione e/o il conferimento dell’incarico saranno disposti dal dirigente scolastico.

I docenti che non saranno utilizzati in attività opzionali, completeranno il proprio orario cattedra nelle classi/moduli di assegnazione, in compresenza, con possibilità di essere utilizzati in supplenze, nel plesso di servizio, per periodi fino a 5 giorni.

I collaboratori scolastici in servizio nei plessi della scuola dell’infanzia, il sabato (giorno di chiusura di detta scuola), completeranno il loro orario settimanale nei plessi di scuola elementare.

Art. 19 – Criteri per l’individuazione del personale docente da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’istituto.

Per tutte le attività retribuite con il fondo d’istituto l’individuazione e l’assegnazione del personale docente è effettuata dal Dirigente Scolastico, salvo i casi in cui la norma contrattuale prevede procedure diverse.

Viene recepito nel presente accordo quanto già deliberato dal Collegio dei docenti in materia ed assunto nel Pof ogni anno.

La designazione avviene previo dichiarato possesso delle competenze richieste.

Tali competenze devono essere esplicitate nell’atto di nomina e devono essere rese pubbliche in tempo utile per dare la possibilità al docente designato di accettare o meno la nomina.

L’atto di nomina deve contenere sia tutte le specifiche delle mansioni da svolgere, sia le modalità di monitoraggio e valutazione, sia gli obiettivi da raggiungere e le modalità di rendicontazione, nonché il corrispettivo economico a fronte di quanto sopra.

Art. 20 – Criteri riguardanti l’assegnazione dei docenti alle classi

Per quanto attiene tale articolo si fa riferimento alle delibere pari oggetto del Consiglio di Circolo  e del Collegio dei docenti.

TITOLO IV

Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed Ata ai plessi di scuola primaria e dell’infanzia.

 

Art. 21 – Premessa

Si dà atto e si precisa che:

1) con l’entrata in vigore dell’organico funzionale e con il conseguente riconoscimento della titolarità di Circolo al personale docente, ogni forma di precedenza, relativa alla mobilità, prevista da leggi e/o contratti nazionali, non è applicabile all’assegnazione del personale ai plessi in un Circolo come il nostro costituito da tre plessi tutti ubicati nello stesso centro abitato a pochi metri l’uno dall’altro;

2) con le espressioni "sede" e "scuola" rinvenibili in leggi e/o contratti nazionali relativamente ad operazioni di mobilità, si intendono, rispettivamente, "comune" e "circolo/istituto".

Art. 22 – Assegnazione dei docenti ai plessi

Nell’assegnazione dei docenti ai plessi si avrà cura di garantire la continuità didattica in tutti i casi in cui è possibile. Sono consentiti i movimenti all’interno del Circolo da un plesso all’altro di scuola primaria, quando non esistono vincoli di continuità didattica e/o per eccezionali motivi inerenti la qualità del servizio, la sua efficacia ed efficienza.. Il DS opererà valorizzando le competenze professionali in relazione agli obiettivi programmati. L'assegnazione ai plessi del Circolo quando ricorrono le condizioni su richiamate, anche su richiesta degli interessati, è da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell'organico funzionale di Circolo. In caso di concorrenza, l'assegnazione sarà disposta sulla base di una graduatoria formulata utilizzando la tabella di valutazione per l’individuazione dei docenti perdenti posto. 

Art. 23 – Assegnazione dei collaboratori scolastici ai plessi

I collaboratori scolastici, già in servizio nel Circolo negli anni scolastici passati, saranno rassegnati, di norma, agli stessi plessi. Si garantirà, per quanto è possibile, la presenza sia di figure maschili che femminili in tutti i plessi sia di scuola elementare che di scuola dell’infanzia.

Art. 24 – Ritorni pomeridiani collaboratori scolastici

La riapertura pomeridiana delle scuole sarà affidata ai collaboratori scolastici che si dichiarano, per iscritto, disponibili. In mancanza di personale disponibile, i collaboratori necessari saranno individuati d’ufficio secondo il principio della rotazione mensile. I relativi provvedimenti saranno pubblicizzati mediante affissione all’albo della Direzione Didattica.

I collaboratori scolastici così impegnati, saranno compensati con l’accesso al fondo dell’istituzione scolastica relativamente al numero delle ore di servizio prestate in aggiunta al normale orario settimanale di lavoro.

Art. 25 – Sostituzione del DSGA

In caso di assenza, il DSGA è sostituito, ai sensi degli artt. 47 e 55 del CCNL, da uno degli assistenti amministrativi in servizio nel Circolo individuato dal DS e sostituito, a sua volta, da un supplente.

Il Dirigente, nel conferire l’incarico di sostituzione del DSGA, terrà conto oltre che delle capacità e della competenza anche dell’ esperienza maturata dall’assistente amministrativo negli anni passati e dell’anzianità di servizio nel ruolo di assistente amministrativo.

All’assistente amministrativo che sostituisce il DSGA compete l’indennità di amministrazione e l’accesso al fondo d’istituto in proporzione al periodo di servizio prestato nella sostituzione.

TITOLO V

Criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto al personale docente ed Ata.

Art. 26 – Calcolo delle risorse

Le risorse per l’esercizio finanziario 2004/2005 sono calcolate in base ai parametri fissati dall’art. 28 CCNI 1999, dall’art. 14 CCNL 13/3/2001, dall’art. 82 CCNL 2002/2005.

Risorse per retribuire attività prestate dal personale docente …………………… €. 44.694,36

Risorse per retribuire attività prestate dal personale Ata………………………… €. 5.322,26

Totale complessivo fondo ………………………………………………………...................€. 50.016,62

A tale somma dovranno aggiungersi le economie relative all’anno scolastico 2003/2004, quantificabili in €. 30.709,09

 Art. 27 – Criteri generali per l’utilizzo delle risorse destinate al personale docente e Ata

I criteri di seguito esposti per l’erogazione del fondo d’istituto sono stabiliti avuto riguardo alle attività del Pof, alle esigenze organizzative e a quelle funzionali alla logistica.

Il fondo destinato al personale docente è ripartito secondo i seguenti criteri:

punto elenco

L’organizzazione flessibile dell’orario di servizio dei docenti della scuola dell’infanzia ed, eventualmente, del personale Ata;

punto elenco

L’attività di supporto al dirigente scolastico; in particolare, ai due collaboratori del dirigente scolastico di cui all’art. 30 bis del CCNL 24.7.2003, sarà corrisposta, a fine anno scolastico, la somma di €. 1.549,37 lorde pro capite;

punto elenco

Tutto quanto già proposto, in materia, dal Collegio dei docenti con propria deliberazione ed assunto nel Pof.

Per tutte le attività si prevede sia il compenso orario che il compenso forfettario

Accede al fondo tutto il personale disponibile, purché ritenuto in possesso delle specifiche, necessarie competenze.

In caso di più richieste e per progetti specifici che richiedono specifiche competenze sarà preso in esame il curriculum professionale con particolare riguardo all’esperienza già maturata nel settore di riferimento.

Le risorse finanziarie destinate al personale Ata saranno utilizzate per:

punto elenco

Compenso forfettario a causa dell’eventuale intensificazione del lavoro per tutte le attività del Pof; il compenso sarà rapportato alla presenza in servizio e la qualità del servizio offerto secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico;

punto elenco

Compenso forfettario al Responsabile della sicurezza;

punto elenco

Interventi straordinari nei servizi amministrativi e logistici volti al miglioramento dell’organizzazione interna, delle condizioni igieniche e di sicurezza; si prevede un compenso forfettario sia per gli assistenti amministrativi che per i collaboratori scolastici;

punto elenco

Attività di supporto ai progetti definiti nel programma annuale:100 ore al DSGA.

Art. 28 – Utilizzazione disponibilità eventualmente residuate

Nel caso in cui le attività non esaurissero la disponibilità di cui allo specifico finanziamento del fondo d’istituto, le disponibilità eventualmente residuate confluiranno nella parte generale ed indifferenziata del fondo di Istituto e verranno utilizzate secondo criteri stabiliti successivamente con la RSU.

Art. 29 – Variazioni delle situazioni

Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell’Istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo ne sarà data immediata comunicazione e su di essi sarà effettuata contrattazione; mentre, nella eventualità che le ulteriori risorse avessero vincolo di destinazione, il DS ne darà semplice comunicazione alla delegazione di parte sindacale. Nel caso fosse assolutamente necessario effettuare attività oltre quelle previste e senza che vi sia copertura finanziaria per la corresponsione di quanto dovuto, il DS procederà alla revisione del piano delle attività reperendo le risorse finanziarie necessarie attraverso la diminuzione degli impegni di spesa già previsti.

Art. 30 – Funzioni strumentali

Il budget relativo alle funzioni strumentali sarà ripartito in parti uguali secondo il numero delle funzioni e tra i docenti ai quali il Collegio dei docenti attribuirà le funzioni strumentali.

Art. 31 – Modalità di assegnazione

L’assegnazione di incarichi, attività aggiuntive, di cui al presente accordo dovrà essere effettuato mediante comunicazione scritta nominativa agli interessati indicando, le modalità e i tempi di svolgimento e l’importo lordo spettante.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Delegazione di parte sindacale                                            Delegazione parte pubblica

RSU:                                                                                                             Il Dirigente Scolastico

Caravona Davide Umberto: firmato                                                         dr. Antonio Di Matteo

Donadio M. Celeste : non firmato

Papasso Luca Teresa : firmato

CISL SCUOLA:

Reale M. Rosaria : firmato